In nome del popolo italiano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione prima, ha pronunciato il presente DISPOSITIVO DI SENTENZA Sul ricorso n. 612/2010 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:  Antonio Agostino Ambrosio, Francesco Santorelli, Giuseppe Sepe, Antonio Ambrosio, Giovanni Giugliano, Massimo Boccia, Alberto Randaccio, Franco Giugliano, Anna Cola, Michele Palmieri, Enrico Miranda, Nunzio Zurino, Armando Salerno, Vincenzo Scudieri, Rosa Spano, Antonio Areniello, Franco Annunziata, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Felice Lentini e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale Isola E/2 Scala A;
Contro Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11; Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Ciro Trotta, Paola Spena e Raffaele Barbato componenti della Commissione Straordinaria del Comune di San Giuseppe Vesuviano, non costituiti in giudizio; 
E con l’intervento di ad adiuvandum: Nicola Menzione, Carlo Carillo, Giuseppe Boccia, Salvatore Cozzolino, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso Mario Girardi in Napoli, via F. Lomonaco,3.

Per l’annullamento del d.p.r. del 9.12.09 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Giuseppe Vesuviano per la durata di diciotto mesi ai sensi dell’art. 143 T.U.EE.LL. e la nomina della Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per la durata di mesi 18; e di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;Visto l’atto di intervento in giudizio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 – data per letta la relazione del consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale.

P.Q.M.:Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dei giorni 12 e 19 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati: Fabio Donadono, Presidente FF; Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore: Carlo Dell’Olio, Primo Referendario.