Scompare la figura del difensore civico comunale. Lo stabilisce un emendamento governativo alla Finanziaria 2010 presentato in Commissione Bilancio, con cui viene disposta l’abrogazione dell’articolo 11 del D.Lgs. 267/2000 T.U. enti locali. Nato nell’esperienza costituzionale svedese quale ombudsman di raccordo tra parlamento e potere del sovrano, il difensore del cittadino scandinavo venne munito di penetranti poteri di verifica. Marginale ed incolore, invece, la figura del difensore civico italiano che non lascia traccia nel panorama giuridico, oltretutto di fatto impossibilitato a svolgere in modo penetrante le funzioni di cane da guardia del cittadino nei confronti dell’Amministrazione Comunale, di cui talora, nella pratica politica e partitica, appare una diretta emanazione. Tant’è che gli interventi, peraltro numericamente sporadici, del Difensore Civico si limitano a bagatellari vicende, prive di incisività per il cittadino.
Le funzioni dei difensori civici comunali potranno essere attribuite ai difensori civici della Provincia ove ricade il Comune; costoro assumeranno la denominazione di difensori civici territoriali. Eccezioni saranno previste per realtà metropolitane, tipo Roma, Milano, Torino e Napoli.
Un inutile orpello ed un palliativo oltre che un cospicuo costo dal momento che il Difensore Civico percepisce più o meno l’identico compenso dell’assessore comunale e comporta il distacco di vari impiegati comunali. In realtà, la miglior tutela è sempre e comunque quella apprestata dai tanto bistrattati avvocati, purché seri, lineari nelle modalità di applicazione della tariffa, aggiornati e qualificati. Ciò vale finanche nelle forme accattivanti dei legali on the road, pronti, nel loro negozio aperto per strada, a forme di consultazione veloce, semplificata e deformalizzata.
Questa figura giuridica per come è stata interpretata e/o stravolta nelle nostre zone è bene che sia finita così …
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