Ercolano – Va in scena la farsa dell’acqua che viene e che va. Il prezioso liquido manca nelle case dei cittadini di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, ma nessuno ne sa nulla. Ne uno straccio di comunicato ha avvisato nei giorni scorsi degli imminenti disagi che si protrarranno fino a giovedì prossimo, se tutto andrà bene.

Ufficialmente per la Gori spa prima attrice di questa “stantia farsa”, “il disservizio è stato causato da una condotta sprofondata in località Boscoreale, stop”. Null’altro se non che gli ignari cittadini dovranno arrangiarsi da se. Si salvi chi può! Ormai la società per azioni di Ercolano, erogatrice del prezioso e piuttosto inquinato liquido (vedi alte concentrazioni di fluoro) si comporta in modo arrogante. Così come quei Comuni i cui amministratori hanno tutto lasciano passare alla Gori, alla quale si è approdati dall’Acquedotto vesuviano, ma i cui contratti e atti deliberativi restano top secret. In compenso gli amministratori hanno pescato a piene mani nei posti di lavoro, per parenti e amici, elargiti dalla Gori spa.

Intanto si è appreso che: se l’impianto di depurazione non c’è o non funziona, la tariffa non è dovuta. Così la Corte costituzionale, 10 ottobre 2008, n. 335 - E’ incostituzionale la legge la quale prevede che il pagamento della tariffa relativa al servizio di depurazione sia dovuto dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione oppure questi siano temporaneamente inattivi.
La sentenza smentisce una precedente scaturita nel corso di un giudizio civile, dove il Giudice di pace di Gragnano aveva dato ragione proprio alla Gori spa, portata sul banco degli imputati da un comune cittadino, nella parte in cui prevede che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Ha dichiarato, altresìai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».